La vera scheda carburanti: ecco la ricetta segreta:
- La data, il tipo di carburante, il prezzo, il timbro e la firma devono essere apposti dal gestore del distributore e non dal conducente; se la firma e la calligrafia di questi elementi è disconosciuta dal gestore la scheda è falsa;
- Se la scheda è formalmente corretta, ma riporta quantità di carburante tali da rendere assurdo il consumo del mezzo (1,73 km/l) la scheda è falsa;
- Se la scheda riporta date in cui il distributore privo di self service era chiuso la scheda è falsa;
- Se la scheda carburanti risulta essere falsa la Cassazione ritiene falsa la dichiarazione IVA e quindi applicabile la relativa pena da 18 mesi a 6 anni di reclusione.
Ritengo quindi imperativo seguire alla lettera questa procedura:
- al inizio del trimestre il conducente deve indicare sulla scheda, anche con timbro, i dati della ditta, la targa del mezzo e il trimestre in corso e i km iniziali;
- ad ogni rifornimento deve sempre far compilare al gestore la data, il tipo di carburante, il prezzo pagato, la firma per esteso e il timbro della stazione di rifornimento;
- al termine del trimestre deve assolutamente indicare i Km finali.
- In caso di rifornimento self service è necessario tornare successivamente al distributore e procedere con il punto 2.
Numerose sentenze di Cassazione hanno stabilito che anche il semplice concorso morale o il solo conforto del cliente che commette reato (esempio deduce una scheda carburanti falsa) può provocare il coinvolgimento penale del commercialista (da 6 mesi a 6 anni di reclusione). Quindi potranno essere dedotte fiscalmente esclusivamente le schede complete di ogni dato e conformi alla norma.