A partire dal 1/1/2015 la legge di Stabilità ha esteso il meccanismo del reverse charge alle seguenti situazioni:
- servizi di pulizia;
- demolizioni;
- installazione di impianti;
- completamento di edifici.
Il reverse charge deve essere applicato in ogni caso: sia che la prestazione sia resa dal subappaltatore verso l’impresa di costruzioni, verso l’appaltatore principale, verso un’altro subappaltatore o un general contractor. Sono esclusi i privati a cui si applica l’Iva secondo legge.
Il lavori devo essere eseguiti su un edificio.
elenco alcuni esempi non esaustivi di lavori soggetti al nuovo reverse charge:
- sabbiatura di pareti esterne di edifici;
- pulizia di edifici;
- servizio di disinfestazione;
- demolizioni relative ad edifici (escluse le demolizioni di altri manufatti);
- installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, distribuzione gas, depurazione piscine, irrigazione giardini relativi a edifici;
- lavori di isolamento termico, acustico, intonacatura, imbiancatura, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, cartongesso;
- posa in opera di casseforti, infissi, pareti in muratura, pareti mobili, ascensori e scale mobili.
Dovrà essere chiarito dall’Amministrazione finanziaria se le manutenzioni e riparazioni rientrano nell’applicazione del nuovo reverse charge.
Salvo che non i lavori non rientrino nel reverse charge dei lavori edili “art. 17 c. 6 lettera a) DPR 633/72” nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “INVERSIONE CONTABILE” e l’iva non dovrà essere addebitata dichiarando “Operazione senza addebito IVA ai sensi del “art. 17 c. 6 lettera a)-ter DPR 633/72“.
Il committente che riceve la fattura provvederà ad integrare la fattura con l’iva al 4%, al 10% o al 22% in funzione del tipo di edificio e alle condizioni soggettive del committente.