Reverse charge: novità 2015

A partire dal 1/1/2015 la legge di Stabilità ha esteso il meccanismo del reverse charge alle seguenti situazioni:

  • servizi di pulizia;
  • demolizioni;
  • installazione di impianti;
  • completamento di edifici.

Il reverse charge deve essere applicato in ogni caso: sia che la prestazione sia resa dal subappaltatore verso l’impresa di costruzioni, verso l’appaltatore principale, verso un’altro subappaltatore o un general contractor. Sono esclusi i privati a cui si applica l’Iva secondo legge.

Il lavori devo essere eseguiti su un edificio.

elenco alcuni esempi non esaustivi di lavori soggetti al nuovo reverse charge:

  • sabbiatura di pareti esterne di edifici;
  • pulizia di edifici;
  • servizio di disinfestazione;
  • demolizioni relative ad edifici (escluse le demolizioni di altri manufatti);
  • installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, distribuzione gas, depurazione piscine, irrigazione giardini relativi a edifici;
  • lavori di isolamento termico, acustico, intonacatura, imbiancatura, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, cartongesso;
  • posa in opera di casseforti, infissi, pareti in muratura, pareti mobili, ascensori e scale mobili.

Dovrà essere chiarito dall’Amministrazione finanziaria se le manutenzioni e riparazioni rientrano nell’applicazione del nuovo reverse charge.

Salvo che non i lavori non rientrino nel reverse charge dei lavori edili “art. 17 c. 6 lettera a) DPR 633/72” nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “INVERSIONE CONTABILE” e l’iva non dovrà essere addebitata dichiarando “Operazione senza addebito IVA ai sensi del “art. 17 c. 6 lettera a)-ter DPR 633/72“.

Il committente che riceve la fattura provvederà ad integrare la  fattura con l’iva al 4%, al 10% o al 22% in funzione del tipo di edificio e alle condizioni soggettive del committente.