Reverse charge: chiarito il punto sulle manutenzioni

In riferimento al nuovo art. 17 c. 6 lettera a)-ter DPR 633/72 che amplia l’applicazione del meccanismo dell’INVERSIONE CONTABILE o Reverse charge sono giunti dall’Amministrazione e dalla dottrina i chiarimenti auspicati relativi alle manutenzioni e riparazioni.

E’ assodato che sono soggetti al reverse charge anche le manutenzioni e riparazioni eseguite sugli edifici da parte delle ditte edili, degli idraulici e degli elettricisti come previsto dai relativi codici ATECO.

Ritengo opportuno riportare la definizione di Edificio fornita con la risoluzione 46/E/1998 dall’Agenzia delle Entrate: “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome“.

Questa è una definizione più restrittiva rispetto al concetto di bene immobile, pertanto sono esclusi terreni, giardini, impianti fotovoltaici a terra, parcheggi e piscine salvo che non siano integrati nella struttura di un edificio.

Solo a titolo esemplificativo elenco alcune prestazioni che la dottrina ritiene escluse dal reverse charge:

  • costruzione di un nuovo edificio;
  • ristrutturazione, restauro e risanamento di un edificio di tipo lettera C) e D);
  • installazione di impianto di irrigazione di un giardino (salvo che non sia un giardino pensile);
  • installazione e manutenzione di impianti idraulici ed elettrici di piscine (salvo che non siano collocate su un terrazzo);
  • lavorazioni c/terzi (es. assemblaggio);