Piccola rivoluzione nelle compravendite immobiliari

Tradizionalmente gli immobili si pagavano mediante bonifico o assegni circolari consegnati al venditore al momento del rogito.

l’art. 35 della legge di stabilità impone di non consegnare il denaro al venditore ma al notaio che dovrà custodirlo su un conto dedicato impignorabile per un massimo di 30 giorni, termine entro il quale dovrà avvenire il passaggio di proprietà.

Una volta effettuata la trascrizione dell’atto definitivo nei pubblici registri immobiliari il notaio provvederà a trasmettere l’importo al venditore.

Questa nuova prassi serve a tutelare il compratore nel caso in cui il venditore effettui ripetuti rogiti dello stesso immobile in pochi giorni. Infatti il primo che trascrive prevale sugli altri eventuali acquirenti.

Con questa legge, in questa malaugurata  situazione, il primo che  trascrive diventa proprietario dell’immobile e gli altri acquirenti si vedranno restituire il denaro dal notaio impossibilitato a completare il trasferimento di proprietà. Certamente questi ultimi subiranno una cocente delusione ma non avranno alcun danno economico.

In questo caso l’aumento di burocrazia è accettabile in cambio di una ottima tutela dell’acquirente. Finalmente sarà stroncata la piaga delle truffe immobiliari alla Totò che, in un vecchio film, riusci a vendere la fontana di Trevi.