Gli aiuti di Stato ricevuti dagli Enti (comprese le ditte individuali, società, Ets, coop.) devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale entro il 30/6 di ogni anno (per esercizio 2020 la proroga porta la scadenza al 31/12/2021).
La circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, l’utilizzo della pagina Facebook aziendale oppure, in ultima analisi, può essere utilizzato il sito internet della rete associativa di appartenenza.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese (es. Contributi Covid, Crediti d’imposta beni strumentali), mentre devono essere pubblicate le garanzie bancarie ricevute dallo Stato.
Per gli aiuti di Stato pubblicati sul RNA è sufficiente indicare la seguente frase: “L’impresa/Ente/Società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.”
Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.
La sanzione amminstrativa è pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro oltre alla sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora non si proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione entro 90 giorni scatterà la restituzione dei contributi e degli aiuti ricevuti.
I professionisti sono esclusi da questo adempimento.