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La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2013.
Occorre indicare il numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco. Si ritiene che la fattura sia univoca anche se identificata in ragione dell’anno di emissione. Così, ad esempio, la fattura n. 1/2013 è univoca rispetto alla fattura n. 1/2014. Per coloro che adottano, invece, una numerazione delle fatture con distinte serie di numerazione, con conseguente adozione di specifici registri sezionali, dovranno essere osservate le predette modalita’ di numerazione per ogni serie di numerazione (es.: fattura n. 1/2013/A, 2/2013/A, 3/2013/A, ecc.).
La risoluzione 1/E del 10/1/2013 ha precisato che saranno giudicati corretti tutti i seguenti metodi di numerazione delle fatture:
Fattura n. 1 del 2.1.2013;Fattura n. 2 del 3.1.2013;ecc | NUMERAZIONE CORRETTA |
Fattura n. 1/2013 del 2.1.2013;Fattura n. 2/2013 del 3.1.2013;ecc. | NUMERAZIONE CORRETTA |
Fattura n. 80 del 31.12.2013;Fattura n. 81 del 3.1.2014;ecc. | NUMERAZIONE CORRETTA |
Fattura n. 44/2013 del 31.12.2013;Fattura n. 45/2014 del 3.1.2014;ecc. | NUMERAZIONE CORRETTA |
Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in reverse charge (es.: contratti di subappalto nel settore edile, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari, ecc.) devono contenere l’annotazione “inversione contabile”.
La fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea. La fattura elettronica è subordinata all’accettazione da parte del destinatario e si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione al cessionario o committente. E’ possibile emettere la fattura c.d. semplificata per tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 (e per le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/1972). Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l’emissione della fattura semplificata fino a 400,00 euro, ovvero consentire l’emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.
Pur essendo data questa possibilità, sconsiglio vivamente di emettere fatture “semplificate” perché in realtà rendono difficile se non impossibile la registrazione in contabilità di questi documenti.
Consiglio invece di mantenere il precedente metodo di numerazione delle fatture e non adottare i metodi introdotti dalla nuova normativa.