Per usufruire della detrazione del 50% o dell’aliquota agevolata iva del 10% non è necessaria la distinzione della manodopera rispetto ai materiali in fattura.
Solo in presenza di beni significativi (tassativamente elencati dal DM 29/12/1999) puo’ essere, per questi, applicata l’aliquota iva ridotta del 10% solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendo per “valore della manodopera” il costo del lavoro e delle materie prime non comprese tra i “beni significativi”), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata ad aliquota ordinaria (oggi 22%).
il DM 29/12/1999 recita:
Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte significatica del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:
ascensori e montacarichi;
infissi esterni ed interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
sanitari e rubinetterie da bagno;
impianti di sicurezza.