Il 16/7/2012 il ministero del lavoro ha pubblicato la circolare n. 16 con cui emana indicazioni operative per il personale ispettivo “da intendersi quali mere istruzioni di carattere tecnico” “lungi dal costituire principi di carattere generale”.
Il 10/9/2012 un comunicato della AUSL 12 VIAREGGIO, sulla base del testo unico sulla sicurezza e in forza della suddetta circolare 16 informa che non saranno più tollerati singoli artigiani che svolgono la medesima lavorazione sul solito cantiere salvo che non si riuniscano in una “riconosciuta forma societaria”.
Nello stesso comunicato è convocata una riunione al piano primo dell’ospedale Versilia per il giorno 25/9/2012 in cui sarebbero stato fatto il punto della situazione.
Il 25/9/2012 nella sala riunioni da 40 posti si presentano con me altri 4-500 commercialisti, geometri, consulenti del lavoro, artigiani e imprenditori. Risultato: urla, schiamazzi al limite della rissa con grave disturbo per i pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera. Riunione annullata.
Questo fatto fa capire con quanta superficialità è stato affrontato un problema dilagante e incontrollato.
L’utilizzo di falsi artigiani come dipendenti è un fatto noto da decenni culminato nel 2011 con il superamento dei lavoratori autonomi (1.039.000) rispetto ai dipendenti edili (986.000).
Il ministero per arginare questo fenomeno ha ordinato che in sede ispettiva tutti gli artigiani monocommittenti impiegati come manovali, muratori, carpentieri, ferraioli, installatori di ponteggio, gruisti e macchinisti devono essere presuntivamente riqualificati come dipendenti della ditta committente.
La ditta committente è quindi, in questo caso, tenuta a corrispondere i contributi evasi e le relative sanzioni relative alle mancate visite mediche e a tutti gli altri obblighi di sorveglianza, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Su questo punto non c’è nulla di nuovo. Già 25 anni fa ho assistito ad una visita dell’Ispettorato del Lavoro sfociata in provvedimenti identici a quelli sollecitati dal Ministero del Lavoro.
Non è invece accettabile la tesi della Ausl 12 viareggio secondo la quale in caso di ispezione se i singoli artigiani si riunissero in una “riconosciuta forma societaria” non sarebbero riconducibili a dipendenti pur eseguendo le medesime lavorazioni.
E’ assurdo che l’ente preposto ai controlli fornisca una scappatoia formale senza verificare l’effettiva capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire.
E’ possibile documentare con un cronoprogramma adeguato che anche due o tre artigiano legati da un contratto di joint venture o ATI negli appalti pubblici possono avere la capacità tecnico-organizzativa di realizzare un fabbricato di 1 o 2 piani.
La legge sugli appalti non è cambiata, e nemmeno la legge quadro 109 sugli appalti pubblici ha subito variazioni sull’argomento.
Quale legge lo vieta? Quale legge li obbliga ad unirsi in società?
Non certo un comunicato della Ausl 12 viareggio.