22/1/2014 l’articolo è stato aggiornato dopo la sua pubblicazione
A decorrere dal 1/1/2014 non è più consentito il pagamento di locazioni abitative private con denaro contante.
E’ ammesso il pagamento esclusivamente con mezzi tracciabili quali:
- bonifico bancario o postale;
- assegno bancario, postale o circolare (ovviamente non trasferibili);
- carta di credito, di debito, paypal, bancomat, revolving;
- vaglia postale (con clausola non trasferibile).
La dottrina ritiene utilizzabile anche il bollettino postale, pur non essendo citato dalla norma, perché è classificabile tra i metodi di pagamento tracciabili.
La dottrina ritiene applicabile l’apparato sanzionatorio delle leggi antiriciclaggio, quindi dal 1% al 40% con un minimo di 3.000,00 Euro. La sanzione applicabile minima è pari a 3.000 euro. Autorevoli esperti ritengo oblazionabile con il 2%.