L’indicazione nello scontrino della farmacia “dispositivo medico” non è sufficiente ai fini della detraibilità fiscale della spesa.
La circolare AE 20/2011 risposta 5.16 ha chiarito che il diritto alla detrazione della spesa per il dispositivo medico spetta a condizione che:
- nello scontrino o nella fattura risulti il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa;
- il contribuente sia in grado di provare che il dispositivo medico è contrassegnato dalla marcatura CE in quanto conformi alle direttive europee mediante una certificazione/dichiarazione del fabbricante. Se il dispositivo medico rientra tra quelli elencati dalla circolare AE 20/2011 è sufficiente la confezione del dispositivo acquistato.
Elenco dispositivi medici: Dispositivi medici
esempi di scontrino: