Dispositivi medici detraibili solo con marcatura CE

L’indicazione nello scontrino della farmacia “dispositivo medico” non è sufficiente ai fini della detraibilità fiscale della spesa.

La circolare AE 20/2011 risposta 5.16 ha chiarito che il diritto alla detrazione della spesa per il dispositivo medico spetta a condizione che:

  1. nello scontrino o nella fattura risulti il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa;
  2. il contribuente sia in grado di provare che il dispositivo medico è contrassegnato dalla marcatura CE in quanto conformi alle direttive europee mediante una certificazione/dichiarazione del fabbricante. Se il dispositivo medico rientra tra quelli elencati dalla circolare AE 20/2011 è sufficiente la confezione del dispositivo acquistato.

Elenco dispositivi medici: Dispositivi medici

esempi di scontrino:

scontrino 1

scontrino 2