Contratto di locazione abitativo di tipo transitorio

La locazione transitoria è consentita quando il proprietario o l’inquilino hanno la necessità  di locare temporaneamente una abitazione. La natura transitoria va dichiarata nel contratto e quella dell’inquilino va accertata attraverso una documentazione specifica da allegare al contratto stesso.

La durata della locazione transitoria varia da un minimo di un mese, a un massimo di 18 mesi.

Per i proprietari, le condizioni previste per la locazione transitoria sono:

  • dover vendere l’abitazione in tempi brevi;
  • dover destinare l’immobile ad abitazione o ad attività  propria o dei familiari;
  • dover eseguire in poco tempo lavori di edilizia;
  • cause di natura legale legate a separazioni o divorzi.

Per l’inquilino, la locazione transitoria è invece consentita dalla legge quando:

  • sono necessarie cure e/o assistenza per sé o per i propri familiari in un luogo diverso dalla propria residenza;
  • possiede un contratto o un trasferimento di lavoro a carattere temporaneo;
  • si devono effettuare lavori nella propria casa che la rendano temporaneamente inutilizzabile;
  • è in attesa della disponibilità  effettiva di un immobile acquistato oppure assegnato da un ente pubblico.

Il rinnovo della locazione transitoria può avvenire tra le due parti solo se venisse confermata la transitorietà  dell’alloggio e ciò deve avvenire tramite spedizione di raccomandata da inviare ovviamente prima della scadenza del contratto. Se non viene inviata la lettera, il proprietario è tenuto ad adottare il regime di canone libero per l’affitto, con la formula dei contratti ad uso abitativo del 4+4. Se viene dichiarato il falso, il proprietario è tenuto a risarcire tre mensilità  del canone o in alternativa a ripristinare la vecchia tipologia di locazione.