Assegno

l’assegno bancario o postale deve essere necessariamente riscosso entro 8 giorni dalla data di emissione se pagabile nello stesso comune o entro 15 giorni se pagabile in altro comune Italiano. Oltre questi termini il debitore può ripensarci e dare ordine alla propria banca di non pagare l’assegno. In mancanza di tale ordine la banca può pagare anche oltre i termini.

Se l’assegno è rifiutato per fondi insufficienti il debitore può rimediare entro 60 giorni pagando l’importo dell’assegno + penale del 10% + gli interessi.

Se il debitore lascia spirare questo termine il soggetto sarà iscritto alla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e sarà interdetto dall’emissione di assegni per 6 mesi oltre all’obbligo di restituzione di tutti i moduli di assegno in suo possesso.