Abolito il divieto di pagamento in contanti delle locazioni

il 15/6/2017 questo articolo e’ stato aggiornato dopo la pubblicazione iniziale.

dopo solo 44 giorni di vita una nota interpretativa del ministero del Tesoro abolisce l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili dei canoni abitativi privati anche al di sotto della soglia dei 1.000 euro entrato in vigore il 1/1/2014 con il comma 50 dell’articolo 1 della legge 147/2013.

Ai fini della tracciabilità torna quindi ad essere sufficiente la vecchia ricevuta che certifica la riscossione del canone in contanti fino a 2.999,99 euro.

Il Ministero del Tesoro chiarisce:

“la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.”